Art. 8. La consegna dell'opera dovra' avvenire entro tre mesi dalla data della lettera d'incarico. Per ogni giorno di ritardo nella consegna, l'Amministrazione applichera' una penale pari allo 0,5% del compenso previsto per l'opera, che sara' trattenuta dal pagamento dell'importo stabilito. Trascorsi inutilmente trenta giorni dal termine di consegna, l'Amministrazione considerera' decaduto ogni impegno con l'artista inadempiente ed avra' diritto alla restituzione delle somme eventualmente gia' pagate in acconto, incrementate della penale maturata, anche attraverso l'escussione della fidejussione presentata.