Art. 8.

    La  consegna dell'opera dovra' avvenire entro tre mesi dalla data
della lettera d'incarico.
    Per  ogni  giorno  di  ritardo  nella consegna, l'Amministrazione
applichera'  una  penale  pari  allo  0,5%  del compenso previsto per
l'opera, che sara' trattenuta dal pagamento dell'importo stabilito.
    Trascorsi  inutilmente  trenta  giorni  dal  termine di consegna,
l'Amministrazione  considerera'  decaduto  ogni impegno con l'artista
inadempiente   ed   avra'   diritto  alla  restituzione  delle  somme
eventualmente  gia'  pagate  in  acconto,  incrementate  della penale
maturata,    anche   attraverso   l'escussione   della   fidejussione
presentata.