Art. 7. Una Commissione formata secondo le disposizioni dell'art. 2 della legge 29 luglio 1949 n. 717 e successive modifiche ed integrazioni esaminera', in seduta plenaria, le opere in concorso e nominera', anche a maggioranza, i vincitori. I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice, fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere, saranno insindacabili.