Art. 7.
    Una Commissione formata secondo le disposizioni dell'art. 2 della
legge  29 luglio  1949  n. 717 e successive modifiche ed integrazioni
esaminera',  in  seduta  plenaria,  le opere in concorso e nominera',
anche a maggioranza, i vincitori.
    I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice,
fondati  sull'esame  comparativo degli elementi artistici, estetici e
tecnici delle singole opere, saranno insindacabili.