Art. 8. Ai vincitori sara' data comunicazione scritta dell'esito del concorso. Il pagamento ai vincitori avverra' in unica soluzione al termine delle operazioni concorsuali, dietro presentazione di fattura I.V.A. o parcella esente da I.V.A. (in caso di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni).