Art. 8.
    Ai  vincitori  sara'  data  comunicazione  scritta dell'esito del
concorso.
    Il  pagamento ai vincitori avverra' in unica soluzione al termine
delle  operazioni concorsuali, dietro presentazione di fattura I.V.A.
o  parcella  esente  da I.V.A. (in caso di prestazione occasionale ai
sensi   dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni).