Art. 13.
                  Accesso agli atti della selezione
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della selezione
e'  escluso  fino  alla  conclusione  della relativa procedura, fatta
salva  la  garanzia  della  visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.