Art. 5.
                          Titoli valutabili
    La selezione e' per titoli e colloquio.
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      fino a 40 punti per i titoli;
      fino a 60 punti per il colloquio.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
sara'  effettuata  prima del colloquio ed il relativo risultato sara'
reso noto ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio stesso.
    I  titoli  valutabili  ed  i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
      a) titoli  di studio: sara' valutato il punteggio riportato nel
conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso fino ad un massimo di punti 10;
      b) attivita'  lavorativa:  saranno  valutati i servizi prestati
anche  con  rapporto di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo
di punti 10;
      c) diplomi  o  attestati  di  specializzazione e qualificazione
professionale  o  altra  documentazione ritenuta idonea a documentare
l'esperienza  e/o la capacita' professionale del candidato fino ad un
massimo di punti 10;
      d) percentuale  di  invalidita'  fino ad un massimo di punti 10
riferiti ad una percentuale del 100%.
    I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
alla  selezione  e  dovranno  essere allegati in originale o anche in
copia  semplice  firmata  in  calce dal candidato con attestazione di
conformita'  con  l'originale. La fotocopia non firmata dal candidato
non sara' presa in considerazione.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    La documentazione presentata non verra' restituita.
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
    Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione   in   lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero,   redatta   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica
italiana o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.