Art. 13. Graduatorie - Assunzione concorrenti idonei L'ENEA, nel caso che i posti messi a concorso restino vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori si riserva la facolta', secondo il proprio insindacabile apprezzamento e nei limiti e con le modalita' di cui alla legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), di coprirli con altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle graduatorie. La durata delle graduatorie decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la facolta' da parte dell'Ente di utilizzare le graduatorie medesime per la copertura di ulteriori posizioni di lavoro congruenti con quelle messe a concorso.