Art. 13.
             Graduatorie - Assunzione concorrenti idonei
    L'ENEA, nel caso che i posti messi a concorso restino vacanti per
rinuncia o decadenza dei vincitori si riserva la facolta', secondo il
proprio  insindacabile  apprezzamento e nei limiti e con le modalita'
di  cui  alla  legge  n. 311/2004 (Finanziaria 2005), di coprirli con
altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  delle  graduatorie. La
durata  delle  graduatorie  decorre dalla data di pubblicazione delle
stesse nella Gazzetta Ufficiale.
    Resta  ferma  la  facolta'  da  parte  dell'Ente di utilizzare le
graduatorie  medesime  per  la  copertura  di  ulteriori posizioni di
lavoro congruenti con quelle messe a concorso.