Art. 2. Requisiti di ammissione I requisiti per l'ammissione al concorso sono: a) possesso della laurea «vecchio ordinamento», ovvero della laurea specialistica del «nuovo ordinamento», come specificato per ciascuna posizione, nel citato allegato A. I candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno degli Stati membri dell'Unione europea devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 277/2003, o, se il titolo sia stato conseguito in uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; b) almeno due anni di esperienza professionale documentabile nei settori di cui allo stesso allegato A, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attivita' di lavoro dipendente e/o subordinato, imprenditoriale, autonomo (attivita' di collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, dottorati, altro) secondo la vigente normativa di legge; c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva e del servizio militare; e) incondizionata idoneita' fisica a disimpegnare le attivita' specifiche inerenti i posti da ricoprire; f) godimento dei diritti politici. I requisiti di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande; gli altri devono essere posseduti alla data di assunzione. La valutazione del requisito dell'esperienza pertinente alla posizione messa a concorso e' comunque rimessa al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice. I candidati, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, oltre ai requisiti suindicati, ai fini dell'accesso ai posti messi a concorso, devono altresi': godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5 nell'ambito dell'espletamento delle prove concorsuali previste dal bando. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'ammissione all'esame colloquio avviene sulla base della dichiarazione da parte dei candidati del possesso dei requisiti prescritti. L'accertamento del possesso dei requisiti sara' compiuto dopo lo svolgimento delle prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente classificati nelle relative graduatorie finali. In particolare, per quanto riguarda la documentazione attestante l'esperienza professionale, l'Ente si riserva il diritto di procedere all'accertamento diretto presso il relativo datore di lavoro. L'accertamento del mancato possesso anche di uno dei requisiti prescritti comportera' la perdita del diritto all'assunzione. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta, con provvedimento motivato, dal direttore della Funzione centrale risorse umane.