Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    I requisiti per l'ammissione al concorso sono:
      a) possesso  della  laurea  «vecchio ordinamento», ovvero della
laurea  specialistica  del  «nuovo ordinamento», come specificato per
ciascuna  posizione,  nel  citato allegato A. I candidati che abbiano
conseguito  analogo  titolo  di  studio  in  uno  degli  Stati membri
dell'Unione  europea  devono aver ottenuto il riconoscimento previsto
dall'art.  1  del  d.lgs.  n.  277/2003,  o,  se  il titolo sia stato
conseguito  in uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di
equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
      b) almeno  due  anni  di esperienza professionale documentabile
nei  settori  di cui allo stesso allegato A, maturata successivamente
al  conseguimento  del  titolo  di  studio richiesto, in attivita' di
lavoro   dipendente   e/o   subordinato,   imprenditoriale,  autonomo
(attivita'  di  collaborazione  coordinata e continuativa, assegni di
ricerca, dottorati, altro) secondo la vigente normativa di legge;
      c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      d) posizione  regolare nei confronti degli obblighi militari di
leva e del servizio militare;
      e) incondizionata  idoneita' fisica a disimpegnare le attivita'
specifiche inerenti i posti da ricoprire;
      f) godimento dei diritti politici.
    I  requisiti di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza  stabilita  per l'inoltro delle domande; gli
altri devono essere posseduti alla data di assunzione.
    La  valutazione  del  requisito  dell'esperienza  pertinente alla
posizione   messa   a   concorso  e'  comunque  rimessa  al  giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice.
    I  candidati,  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea,
oltre  ai requisiti suindicati, ai fini dell'accesso ai posti messi a
concorso, devono altresi':
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      avere    un'adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al  successivo art. 5 nell'ambito
dell'espletamento delle prove concorsuali previste dal bando.
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'ammissione   all'esame   colloquio  avviene  sulla  base  della
dichiarazione  da  parte  dei  candidati  del  possesso dei requisiti
prescritti.
    L'accertamento  del possesso dei requisiti sara' compiuto dopo lo
svolgimento  delle  prove  di  concorso  nei  confronti dei candidati
utilmente classificati nelle relative graduatorie finali.
    In  particolare, per quanto riguarda la documentazione attestante
l'esperienza professionale, l'Ente si riserva il diritto di procedere
all'accertamento diretto presso il relativo datore di lavoro.
    L'accertamento  del  mancato  possesso anche di uno dei requisiti
prescritti comportera' la perdita del diritto all'assunzione.
    L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta,  con  provvedimento  motivato, dal direttore della Funzione
centrale risorse umane.