Art. 8.
  Formazione della graduatoria - Titoli di precedenza o preferenza
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito per
ciascuna   posizione   secondo   l'ordine   derivante  dal  punteggio
complessivo  conseguito  dai candidati nella valutazione dei titoli e
nell'esame-colloquio.  A  parita'  di  merito  e di titoli, giusto il
disposto   delle   vigenti  normative  di  legge,  la  preferenza  e'
determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    I  candidati  in  possesso  alla  data  di scadenza stabilita per
l'inoltro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o
preferenza  stabiliti  per  le  assunzioni  da  disposizioni di legge
vigenti  vincolanti  per  l'Ente, dovranno comprovare il possesso dei
predetti   titoli   all'atto  dell'esame  colloquio  mediante  idonea
certificazione,  redatta  nelle  forme  di  legge;  dovranno altresi'
specificare  per  iscritto le disposizioni da cui discende il diritto
per l'applicazione dei relativi benefici.
    Saranno    dichiarati    vincitori,    nei   limiti   dei   posti
complessivamente  messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nelle   graduatorie  definitive  formate  sulla  base  del  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli, nell'esame colloquio e tenuto
conto  dei  titoli  di  cui  al  precedente  comma. Le graduatorie di
merito,   unitamente   a  quelle  definitive  del  concorso,  saranno
approvate   dal   Direttore   generale   dell'ENEA   riconosciuta  la
regolarita' del procedimento del concorso ivi compreso l'accertamento
dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione al concorso e per
l'assunzione.
    Le  graduatorie  definitive  saranno  pubblicate  sul  notiziario
dell'ENEA  «Energia e Innovazione»; di tale pubblicazione verra' data
notizia  mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di pubblicazione delle
predette graduatorie decorre il termine per eventuali impugnative.