Art. 9.
                           Documentazione
    I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati a presentare o far
pervenire  entro  il  termine  perentorio  che  verra' indicato nella
relativa comunicazione, pena la decadenza dal diritto all'assunzione,
la  documentazione  comprovante  il possesso dei requisiti prescritti
cosi' come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.
    L'ENEA  si  riserva  la facolta' di procedere ad idonei controlli
sulla  veridicita'  di  tutte  le  dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.  Qualora  in  esito a detti controlli sia accertata la non
veridicita'  del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dagli  eventuali  benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base  delle  dichiarazioni  non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.