Art. 10. Formazione della graduatoria La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria sommando il punteggio relativo al possesso dei titoli presentati dai candidati e la votazione conseguita nel colloquio, tenendo conto altresi' dell'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto di usufruire di tali provvidenze. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. Con ordinanza commissariale sara' approvata la graduatoria generale di mento e saranno dichiarati i vincitori della selezione. La graduatoria sara' affissa all'albo del dipartimento di ingegneria idraulica ed ambientale in data 23 dicembre 2005 ed avra' valore di notifica a tutti gli effetti.