Art. 10.

                    Formazione della graduatoria

    La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria sommando il
punteggio  relativo al possesso dei titoli presentati dai candidati e
la   votazione  conseguita  nel  colloquio,  tenendo  conto  altresi'
dell'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza,  a  parita' di
merito,   previsti  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   9 maggio  1994,  n.487  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   nei   riguardi   dei  candidati  idonei  che  abbiano
documentato il diritto di usufruire di tali provvidenze.
    Ai  sensi  dell'art. 2,  comma  9,  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli e delle prove di esame, pari
punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    Con   ordinanza  commissariale  sara'  approvata  la  graduatoria
generale di mento e saranno dichiarati i vincitori della selezione.
    La   graduatoria  sara'  affissa  all'albo  del  dipartimento  di
ingegneria  idraulica ed ambientale in data 23 dicembre 2005 ed avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.