Art. 12.

              Presentazione documenti per l'assunzione

    I  candidati  vincitori  della  selezione,  su  richiesta scritta
dell'Amministrazione,  a  pena di decadenza, anche se gia' assunti in
servizio  devono  far  pervenire,  entro  il termine ultimo di giorni
quindici dalla comunicazione, i documenti o dichiarazione sostitutiva
di  certificazione  resa  secondo  le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativamente a:
      1) nascita;
      2) cittadinanza  italiana,  o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
      3) residenza, godimento dei diritti politici, ovvero che non e'
in   corso   alcuna   delle   cause  che,  a  termine  delle  vigenti
disposizioni, ne impediscono il possesso;
      4) casellario   giudiziale   generale   ovvero   corrispondente
certificazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
      5) posizione  agli  effetti  e sugli adempimenti degli obblighi
militari,  ivi compresa quella attestata nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
      6) certificato  rilasciato dall'Azienda sanitaria locale ovvero
dall'Autorita'   competente  secondo  l'ordinamento  dello  Stato  di
appartenenza,  dal  quale  risulti  che  il  candidato e' idoneo alle
mansioni proprie del profilo per il quale concorre. L'Amministrazione
ha  facolta'  di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
della selezione.
    I   certificati   rilasciati   dalle   Pubbliche  amministrazioni
attestanti   stati,   qualita'  personali  e  fatti  non  soggetti  a
modificazioni  hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
leggi o regolamenti non prevedono una validita' superiore.
    Resta   ferma   la   facolta'  di  verificare  la  veridicita'  e
l'autenticita'   delle   attestazioni  prodotte.  In  caso  di  falsa
dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.