Art. 12. Presentazione documenti per l'assunzione I candidati vincitori della selezione, su richiesta scritta dell'Amministrazione, a pena di decadenza, anche se gia' assunti in servizio devono far pervenire, entro il termine ultimo di giorni quindici dalla comunicazione, i documenti o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relativamente a: 1) nascita; 2) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione europea; 3) residenza, godimento dei diritti politici, ovvero che non e' in corso alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso; 4) casellario giudiziale generale ovvero corrispondente certificazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 5) posizione agli effetti e sugli adempimenti degli obblighi militari, ivi compresa quella attestata nel foglio matricolare dello stato di servizio; 6) certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria locale ovvero dall'Autorita' competente secondo l'ordinamento dello Stato di appartenenza, dal quale risulti che il candidato e' idoneo alle mansioni proprie del profilo per il quale concorre. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione. I certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di leggi o regolamenti non prevedono una validita' superiore. Resta ferma la facolta' di verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.