Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione alla selezione i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso dei seguenti requisiti: a) laurea quinquennale in ingegneria per l'ambiente ed il territorio o laurea quinquennale in ingegneria civile, entrambe con votazione di almeno 105/110; b) iscrizione in uno degli albi professionali provinciali; c) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994); d) di avere un'eta' non inferiore ai 18 anni; e) godimento dei diritti politici; f) idoneita' fisica all'impiego; g) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare. Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione o dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalida insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati ostativi all'assunzione presso una Pubblica amministrazione. I suddetti requisiti, compresa la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione. In ogni caso l'ammissione alla selezione e' da intendersi con riserva di accertamento dei requisiti fino all'approvazione finale delle graduatorie, generale e di merito.