Art. 4. Ammissione al colloquio Saranno ammessi al colloquio un numero di candidati pari a quaranta unita' individuati in base al miglior punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli, secondo i criteri stabiliti dall'art. 7. Saranno altresi' considerati idonei e ammessi al colloquio tutti coloro che abbiano conseguito, in sede di valutazione dei titoli, lo stesso punteggio del candidato collocato al quarantesimo posto.