Art. 4.

                       Ammissione al colloquio

    Saranno  ammessi  al  colloquio  un  numero  di  candidati pari a
quaranta  unita'  individuati in base al miglior punteggio attribuito
in  sede  di  valutazione  dei  titoli,  secondo  i criteri stabiliti
dall'art. 7.   Saranno  altresi'  considerati  idonei  e  ammessi  al
colloquio tutti coloro che abbiano conseguito, in sede di valutazione
dei   titoli,   lo   stesso  punteggio  del  candidato  collocato  al
quarantesimo posto.