Art. 14. Restituzione titoli L'ASI tratterra' la documentazione prodotta in copia per la conservazione degli atti di ufficio. I candidati possono richiedere, entro sei mesi dal termine dell'espletamento della selezione, la restituzione, con eventuali spese di spedizione a loro carico, delle altre copie della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione verra' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'ASI non sara' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.