Art. 14.
                         Restituzione titoli
    L'ASI  tratterra'  la  documentazione  prodotta  in  copia per la
conservazione degli atti di ufficio.
    I  candidati  possono  richiedere,  entro  sei  mesi  dal termine
dell'espletamento  della  selezione,  la  restituzione, con eventuali
spese   di   spedizione  a  loro  carico,  delle  altre  copie  della
documentazione  presentata  ai  fini della selezione. La restituzione
verra' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.
    Trascorso  tale  termine, l'ASI non sara' piu' responsabile della
conservazione e restituzione della documentazione.