Art. 7. Attribuzione dei punteggi Per l'attribuzione dei punteggi la commissione dispone complessivamente di 100 punti. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei punti attribuiti alla valutazione dei titoli e di quelli conferiti al colloquio. Saranno ammessi alla graduatoria finale solo i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo uguale o superiore a 64 punti cosi' distribuiti: 50 punti per la valutazione del curriculum e dei titoli posseduti esclusivamente entro il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 40/50; 50 punti per la prova orale (comprensivi della valutazione relativa alle conoscenze informatiche e linguistiche). La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio uguale o superiore a 24/50.