Art. 7.
                      Attribuzione dei punteggi
    Per   l'attribuzione   dei   punteggi   la   commissione  dispone
complessivamente  di  100  punti.  Il  punteggio finale e' dato dalla
somma  dei  punti  attribuiti alla valutazione dei titoli e di quelli
conferiti  al colloquio. Saranno ammessi alla graduatoria finale solo
i  candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo uguale o
superiore a 64 punti cosi' distribuiti:
      50  punti  per  la  valutazione  del  curriculum  e  dei titoli
posseduti  esclusivamente  entro  il  termine  di presentazione delle
domande  di  ammissione  alla  selezione.  Saranno ammessi alla prova
orale  solo  i  candidati che avranno raggiunto un punteggio uguale o
superiore a 40/50;
      50  punti  per  la  prova  orale (comprensivi della valutazione
relativa alle conoscenze informatiche e linguistiche). La prova orale
s'intende  superata  dai candidati che abbiano riportato un punteggio
uguale o superiore a 24/50.