Art. 2

    In  caso di motivata rinuncia presentata dai Componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  all'art. 3,  punto  12,  del  decreto del
presidente della Repubblica n. 117 del 2000, concernenti i Componenti
elettivi,  nelle  Commissioni  giudicatrici  subentra  il docente non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.