Art. 3

    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto  legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
Commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  Commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione dei
Commissari.