Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) diploma  di  laurea  quadriennale in giurisprudenza o titolo
equipollente  a  tutti  gli effetti di legge, conseguito con voto non
inferiore a 105/110 o punteggio equivalente; ovvero diploma di laurea
specialistica,   ora  denominata  laurea  magistrale,  in  una  delle
seguenti    classi:    giurisprudenza,    scienze   delle   pubbliche
amministrazioni,   teoria   e   tecniche  della  normazione  e  della
informazione    giuridica,    scienze   della   politica,   relazioni
internazionali,  conseguito  con  voto  non  inferiore  a  105/110  o
punteggio equivalente.
    Il  diploma  di  laurea  estero  sara'  considerato utile purche'
conseguito  con  voto  equivalente  almeno  a  105/110 e riconosciuto
equipollente  ad  uno  dei  diplomi di laurea italiani; a tal fine la
domanda  di  ammissione  al  concorso deve essere corredata a pena di
esclusione  dal  Provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al
corrispondente  titolo  di  studio  italiano  in  base alla normativa
vigente,  con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per
l'attribuzione del voto.
    Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande;
      d) idoneita' fisica all'impiego.
    2.  I  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione  europea diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
      -   godimento   dei  diritti  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      buona conoscenza della lingua italiana.
    3.  I  requisiti  indicati  nel  presente  articolo devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione   delle  domande  di  ammissione  al  concorso;  quelli
indicati  alle precedenti lettere a), b) e d) devono essere posseduti
anche alla data dell'assunzione.
    4. Non possono accedere all'impiego presso la Consob:
      -  coloro  che  abbiano  riportato  condanne  penali passate in
giudicato  e  subite  per  reati conseguenti a comportamenti ritenuti
incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto;
      - coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      - coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarati decaduti dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante
produzione  di  documenti  falsi o viziati da invalidita' insanabile,
ovvero  coloro che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni
dei  contratti  collettivi  nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti della pubblica amministrazione.