Art. 4. Esclusione dal concorso 1. L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che hanno presentato, spedito ovvero trasmesso la domanda di ammissione al concorso: oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3. L'esclusione dal concorso e' disposta anche nei confronti dei candidati le cui domande, anche se spedite in tempo utile, pervengono oltre il trentesimo giorno successivo al predetto termine perentorio, non assumendo la Consob alcuna responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali; - priva della sottoscrizione autografa; - incompleta o illeggibile in parti essenziali; - tramite telex o telegramma; - tramite fax ad un numero di fax che, anche se appartenente alla Consob, sia diverso da quello indicato allo stesso art. 3, comma 5; - priva del provvedimento attestante l'equipollenza dei titoli di studio esteri nei casi previsti. 3. Sono altresi' esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso. 4. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente della Consob con provvedimento motivato. 5. La Consob comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.