Art. 8. Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio 1. Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che: - siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; - non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2, comma 4. 2. I vincitori del concorso sono nominati coadiutori in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata di sei mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica, e assegnati alla sede di Roma. Il rapporto di impiego del personale in possesso della cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994. 3. L'accettazione della nomina in prova non puo' essere in alcun modo condizionata. 4. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono presentarsi, entro il termine indicato, presso la sede di Roma. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati, documentati motivi, purche' non superiori a sessanta giorni. 5. I candidati che hanno conseguito la nomina e non assumono servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine, sono dichiarati decaduti dalla nomina come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del personale della Consob. 6. Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per le societa' e la Borsa. 7. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennita' prevista dall'art. 16, comma 3, della II parte del citato Regolamento del personale della Consob.