Art. 10. Il borsista ha l'obbligo di frequentare le strutture universitarie e/o le strutture comunque assegnate al fine di compiere l'attivita' di studio e di ricerca a cui la borsa e' finalizzata, secondo le indicazioni del Docente. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare le finalita' previste dal bando. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entrera' in possesso nello svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca dovranno essere considerati riservati e pertanto non ne e' consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio e di ricerca per i quali la borsa e' attribuita.