Art. 10.
    Il   borsista   ha   l'obbligo   di   frequentare   le  strutture
universitarie e/o le strutture comunque assegnate al fine di compiere
l'attivita'  di  studio  e  di ricerca a cui la borsa e' finalizzata,
secondo  le  indicazioni del Docente. Le assenze non devono essere di
durata  tale da pregiudicare le finalita' previste dal bando. Tutti i
dati   e   le  informazioni  di  carattere  tecnico,  amministrativo,
scientifico e didattico di cui il borsista entrera' in possesso nello
svolgimento  dell'attivita'  di  studio  e di ricerca dovranno essere
considerati  riservati  e  pertanto  non  ne e' consentito un uso per
scopi  diversi  da quelli di studio e di ricerca per i quali la borsa
e' attribuita.