Art. 13. La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali. Il godimento della borsa non implica un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale del borsista. Essa e' inoltre sottoposta al regime fiscale previsto della legge. Il titolare della borsa gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.