Art. 13.
    La  borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali. Il
godimento  della  borsa  non  implica  un rapporto di lavoro, essendo
finalizzata  alla sola formazione professionale del borsista. Essa e'
inoltre sottoposta al regime fiscale previsto della legge.
    Il  titolare  della  borsa  gode  dell'assicurazione  contro  gli
infortuni, previo versamento del contributo richiesto.