Art. 3.
    Le borse di studio da assegnare sono cosi' ripartite:
      venti   borse  di  studio  riservate  ai  laureandi  di  laurea
specialistica  (ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n. 509/99), di
laurea  magistrale  (ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004) o
di  laurea di vecchio ordinamento, iscritti all'ultimo anno di corso,
di seguito per brevita' definiti laureandi magistrali;
      venti  borse  di  studio  riservate  ai dottori, in possesso di
laurea  di primo livello, e dottori magistrali, in possesso di laurea
specialistica,   di   laurea   magistrale  e  di  laurea  di  vecchio
ordinamento,  cosi'  come  definiti  ai  sensi dell'art. 13, comma 7,
decreto ministeriale n. 270/2004).
    I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
      a) dottori di primo livello:
        votazione di laurea minima 105/110;
        eta' massima 25 anni.
      b) Per i dottori magistrali:
        votazione di laurea minima 105/110;
        eta' massima 28 anni.
      c) Laureandi:
        60  crediti per gli iscritti alla laurea specialistica o alla
laurea magistrale;
        70%   degli  esami  sostenuti  per  i  laureandi  di  vecchio
ordinamento;
        27/30 di media;
        eta' massima 28 anni.
    I  dottori  e  i dottori magistrali dovranno avviare il tirocinio
entro  diciotto mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
I   candidati  prescelti  espleteranno  l'attivita'  presso  le  sedi
indicate nel programma di studio e/o ricerca.