Art. 3. Le borse di studio da assegnare sono cosi' ripartite: venti borse di studio riservate ai laureandi di laurea specialistica (ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99), di laurea magistrale (ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004) o di laurea di vecchio ordinamento, iscritti all'ultimo anno di corso, di seguito per brevita' definiti laureandi magistrali; venti borse di studio riservate ai dottori, in possesso di laurea di primo livello, e dottori magistrali, in possesso di laurea specialistica, di laurea magistrale e di laurea di vecchio ordinamento, cosi' come definiti ai sensi dell'art. 13, comma 7, decreto ministeriale n. 270/2004). I requisiti per la partecipazione sono i seguenti: a) dottori di primo livello: votazione di laurea minima 105/110; eta' massima 25 anni. b) Per i dottori magistrali: votazione di laurea minima 105/110; eta' massima 28 anni. c) Laureandi: 60 crediti per gli iscritti alla laurea specialistica o alla laurea magistrale; 70% degli esami sostenuti per i laureandi di vecchio ordinamento; 27/30 di media; eta' massima 28 anni. I dottori e i dottori magistrali dovranno avviare il tirocinio entro diciotto mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. I candidati prescelti espleteranno l'attivita' presso le sedi indicate nel programma di studio e/o ricerca.