Art. 4.
    La  borsa  di  studio non e' cumulabile con altre borse conferite
dallo Stato o da Enti pubblici. Il suo godimento e' incompatibile con
qualsiasi  impiego  con lo Stato o con Enti pubblici. L'importo della
borsa  di  studio sara' pagato a cura dell'Universita' di riferimento
in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del direttore della
sede  operativa  presso  la quale il borsista attende con regolarita'
alle attivita' di studio e di formazione cui la borsa e' finalizzata.