Art. 4. La borsa di studio non e' cumulabile con altre borse conferite dallo Stato o da Enti pubblici. Il suo godimento e' incompatibile con qualsiasi impiego con lo Stato o con Enti pubblici. L'importo della borsa di studio sara' pagato a cura dell'Universita' di riferimento in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del direttore della sede operativa presso la quale il borsista attende con regolarita' alle attivita' di studio e di formazione cui la borsa e' finalizzata.