Art. 7. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve pervenire, al sotto indicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14 del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. La domanda deve pervenire in un plico chiuso, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: «Non aprire - Bando di concorso per borse di studio». La domanda puo' essere consegnata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovra', comunque, pervenire all'Amministrazione entro il termine di scadenza. Il recapito del plico e' ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data. Nella domanda ciascun candidato dovra' dichiarare: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento, ovvero, corso di laurea e anno di iscrizione; impegno a definire un progetto di ricerca su uno dei temi di cui all'art. 2; indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso ed eventuale numero telefonico; di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato. Nella domanda stessa il candidato dovra' autorizzare il Ministero e l'Universita' al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e per la gestione dell'eventuale borsa di studio. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: certificato di laurea, ovvero, certificato di frequenza recante le votazioni degli esami sostenuti; eventuali attestati; eventuali pubblicazioni; fotocopia di un documento d'identita'. I candidati possono autocertificare i titoli accademici, professionali, ecc., secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicita' di quanto dichiarato, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.