Art. 11.

               Contributo per l'accesso e la frequenza

    Il  contributo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca
ammonta  a  Euro  774,68  per ciascun anno di corso che dovra' essere
versato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
    Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
      a) i  titolari  delle  borse  di  studio  di  cui al precedente
art. 8;
      b) i  portatori  di  handicap  con  grado di invalidita' pari o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
      c) i  beneficiari  di  borsa  di  studio  concesse dall'Azienda
regionale per il diritto agli studi universitari.