Art. 13. Utilizzazione della graduatoria L'IEN nel caso in cui il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore, ha facolta' di procedere, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, all'utilizzazione della graduatoria stessa, secondo l'ordine della medesima, per il conferimento dei posti rimasti vacanti. L'IEN ha inoltre la facolta' di procedere, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, all'utilizzazione della graduatoria stessa, secondo l'ordine della medesima, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 e visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. I candidati, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, potranno richiedere, entro i successivi tre mesi, la restituzione delle pubblicazioni e dei lavori a stampa presentati, con spese di spedizione, tramite corriere, a loro carico. La restituzione sara' effettuata salvo contenzioso in atto. Decorso tale termine, l'IEN disporra' di detta documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita' in merito alla sua conservazione. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'IEN.