Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La   commissione  esaminatrice  sara'  nominata  dal  Commissario
straordinario dell'IEN con successivo provvedimento e sara' composta,
secondo  quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994,   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  da  un
presidente  e  da  due  membri. Il segretario della commissione sara'
scelto   fra   i  dipendenti  dell'Istituto.  La  commissione  dovra'
concludere  i  suoi  lavori  entro sei mesi dalla data di svolgimento
della prima prova scritta.