Art. 5.

                          Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti:
      - 10 punti per la valutazione dei titoli;
      - 90 punti per le prove d'esame.
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
      - 30 punti per la prova scritta;
      - 30 punti per la prova teorico-pratica;
      - 30 punti per la prova orale.
    La  valutazione  dei  titoli sara' effettuata dopo lo svolgimento
delle prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi
elaborati,  conformemente  a  quanto disposto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
    I  titoli  valutabili  ed  i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
      a) titoli  di  studio  - fino ad un massimo di 2 punti: saranno
valutati  i punteggi riportati nel conseguimento del titolo di studio
richiesto  per  la  partecipazione al concorso. Non sara' valutato il
possesso di titoli di studio di livello superiore;
      b) attivita'  lavorativa  -  fino  ad  un  massimo  di 6 punti:
saranno valutati i servizi prestati e documentati, anche con rapporto
di   lavoro   a  tempo  determinato,  alle  dipendenze  di  pubbliche
amministrazioni  e  quelli prestati alle dipendenze di privati datori
di  lavoro  in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per
il profilo di collaboratore di amministrazione;
      c) qualificazione  professionale  -  fino  ad  un  massimo di 2
punti:   pertinente   l'attivita'   prevista   per   il   profilo  di
collaboratore di amministrazione;
      - diploma di qualificazione professionale;
      -  corso  di  qualificazione  professionale  con  attestato  di
frequenza;
      - corsi di apprendimento della lingua inglese.
    Tutti  i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza  di  ammissione  al  concorso,  dovranno  essere idoneamente
documentati,  a  cura degli interessati, pena l'esclusione della loro
valutabilita'.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in carata semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
confrome  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.