Art. 9.

                Titoli di precedenza e di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La  graduatoria  sara'  approvata  con  decreto  del  Commissario
straordinario  dell'IEN,  riconosciuta la regolarita' della procedura
concorsuale,  con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di precedenza e preferenza delle nomine.
    La  graduatoria  sara'  integrata  con  le  indicazioni di cui al
presente articolo a cura dell'Amministrazione dell'IEN.
    A  tal  fine i candidati che avranno superato la prova di esame e
che  abbiano  e  intendano  far  valere  i titoli di precedenza nella
nomina  e di preferenza a parita' di merito, in quanto appartenenti a
una  o piu' di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma
del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare o
a  far  pervenire  i  documenti  relativi,  in  originale  o in copia
autenticata,  in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro il
termine   perentorio   di   quindici  giorni  decorrente  dal  giorno
successivo  a  quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il
colloquio.
    I  candidati  possono  avvalersi  dei titoli di cui al precedente
comma  sempreche' siano stati documentati entro i termini di cui allo
stesso  comma,  anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza
del  termine fissato per l'inoltro della domanda di partecipazione al
concorso.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata a.r. entro il termine suddetto. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio accettante.
    A  parita'  di  merito si terra' conto, nell'ordine, dei seguenti
titoli di preferenza:
      - insigniti di medaglia al valor militare;
      - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      -  i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      - gli orfani di guerra;
      - gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      -  gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      - i feriti in combattimento;
      -  gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      -   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      -  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      - i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      - i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  e  i  fratelli  vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      - i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
      -   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      -  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      -  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      - gli invalidi e i mutilati civili;
      -   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      -  dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      -  dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    In  assenza  di  titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  candidato  piu' giovane di eta', in applicazione delle
norme in vigore al riguardo.
    Il  candidato  che  abbia  omesso  di dichiarare nella domanda il
possesso  dei titoli che diano diritto alla precedenza e/o preferenza
non potra' essere ammesso a godere dei relativi benefici.