Art. 9. Titoli di precedenza e di preferenza La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6. La graduatoria sara' approvata con decreto del Commissario straordinario dell'IEN, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza delle nomine. La graduatoria sara' integrata con le indicazioni di cui al presente articolo a cura dell'Amministrazione dell'IEN. A tal fine i candidati che avranno superato la prova di esame e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina e di preferenza a parita' di merito, in quanto appartenenti a una o piu' di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare o a far pervenire i documenti relativi, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio. I candidati possono avvalersi dei titoli di cui al precedente comma sempreche' siano stati documentati entro i termini di cui allo stesso comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato per l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata a.r. entro il termine suddetto. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio accettante. A parita' di merito si terra' conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza: - insigniti di medaglia al valor militare; - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; - gli orfani di guerra; - gli orfani dei caduti per fatto di guerra; - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; - i feriti in combattimento; - gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; - i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; - i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; - i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; - i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; - coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; - coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; - gli invalidi e i mutilati civili; - militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: - dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; - dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione delle norme in vigore al riguardo. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla precedenza e/o preferenza non potra' essere ammesso a godere dei relativi benefici.