Art. 10. Formazione e approvazione della graduatoria di merito Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto conseguito nella prova a contenuto teorico e/o pratico e del voto conseguito nella prova orale. Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata tenuto conto, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dal precedente art. 9, unitamente a quella del vincitore del concorso, sono approvati con decreto del direttore amministrativo. La graduatoria finale di merito sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Insubria - Sede di Varese (via Ravasi, 2). Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. Detta graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. Fermi restando i diritti di coloro che sono in graduatoria l'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria stessa, nel periodo di validita', anche al fine di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato.