Art. 7.

                     Ammissione alla prova orale

    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  nella  prova  pratica attitudinale una votazione di almeno
ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione  tramite  affissione  dei  risultati  della prova
pratica  attitudinale  all'Albo  ufficiale  dell'Ateneo e/o presso la
sede  d'esame  indicata  e  secondo  le  modalita'  comunicate  dalla
commissione giudicatrice.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalente.
    La  votazione  complessiva  e'  determinata  dalla somma del voto
conseguito  nella  prova  pratica  attitudinale e del voto conseguito
nella prova orale.