Art. 8.
                         Ammissione al corso
    I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione  entro  otto  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria   da  parte  dell'ufficio  dottorati,  master,  corsi  di
perfezionamento  e  studenti  stranieri.  In  tal caso subentra altro
candidato  secondo  l'ordine  di  merito.  Lo  stesso  accade qualora
qualcuno  degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso.
Qualora  il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse
di studio, e' tenuto alla loro restituzione.
    Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita' per eccesso:
      a) i  titolari  di  assegni  per la collaborazione alla ricerca
presso l'Universita' degli studi di Milano che risultino idonei nella
graduatoria generale di merito;
      b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame;
      c) i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'Universita'   abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione  in
conformita'  alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca.