Art. 8. Borse di studio Il numero massimo di dottorandi che il corso puo' formare non puo' essere superiore a tre (di cui due con borsa di studio). Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata dalla commissione. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 10.561,54 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente.. Le somme sono erogate a cadenza bimestrale posticipata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.