Art. 8.
                           Borse di studio
    Il  numero  massimo  di  dottorandi che il corso puo' formare non
puo'  essere  superiore  a  tre  (di cui due con borsa di studio). Le
borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria
di merito formulata dalla commissione.
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 10.561,54 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente..
    Le somme sono erogate a cadenza bimestrale posticipata.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
dottorato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.