Art. 9. Obblighi dei dottorandi Ciascun dottorando e' tenuto a svolgere con diligenza le attivita' relative al piano di ricerca individuale come stabilito nell'accordo di cooperazione internazionale e secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attivita' previste dal corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti, di presentare relazioni orali e scritte sull'avanzamento della ricerca e di attenersi a quant'altro legittimamente stabilito dal Collegio medesimo. Al termine di ciascun anno accademico ogni dottorando presentera' una relazione, in lingua inglese, sulle proprie attivita'. Sulla base della valutazione delle attivita' svolte dal dottorando, il Collegio dei docenti potra' decidere, motivandola adeguatamente, l'eventuale esclusione del dottorando dal proseguimento del corso di dottorato. E' fatto obbligo a tutti gli studenti del dottorato di frequentare durante il primo anno i corsi di Human Cognitive Neuropsychology che comprendono Advanced Conceptual Issues e Advanced Quantitative Methods in Research presso l'Universita' di Edimburgo, alle stesse condizioni richieste agli studenti del Paese ospitante. Agli studenti di tutte le Universita' consociate e' fatto obbligo di partecipazione alle attivita' didattiche e seminariali, nonche' di effettuare periodi di stage presso enti o istituzioni con i quali le universita' consociate abbiano stipulato appositi accordi. Gli studenti sotto la tutela dell'Universita' di Edimburgo sono obbligati a trascorrere un periodo di studio non inferiore ad un anno presso l'Universita' Suor Orsola Benincasa e/o presso l'Universita' di Trieste.