Art. 5.
                       Valutazione dei titoli
    Ai  seguenti  titoli  non  puo'  essere  attribuito  un punteggio
complessivo superiore a 10 punti:
      1)  Diploma  di  laurea richiesto all'art. 2, punto 4), lettera
a), per un massimo di 1 punto;
      2) Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica richiesto
all'art. 2,  punto  4), lettera b), conseguito presso le scuole degli
Archivi di Stato, ovvero titolo universitario equipollente conseguito
dopo un corso di studi almeno biennale, per un massimo di 3 punti;
      3)   Esperienza   di   lavoro   negli   archivi  e  qualificata
partecipazione  a  gruppi  di  coordinamento  di  progetti  nazionali
riguardanti gli archivi universitari, per un massimo di 6 punti.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli sara' reso noto ai
candidati  prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione
all'Albo della sede d'esame.