Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, subordinatamente a quanto previsto all'art. 2 del presente decreto, stipulera' con l'Universita' degli studi della Tuscia un contratto individuale di lavoro a tempo determinato tipologia part-time verticale al 30% della durata di un anno. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. L'interessato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, presentare i documenti richiesti per l'assunzione in servizio sotto pena della risoluzione del contratto stesso. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato regolato alle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al personale assunto si applica il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione.