Art. 7.

                           Prove di esame

    Il  concorso  si  articolera'  in  una prova scritta, a contenuto
teorico-pratico, e in una prova orale. La prova scritta e' diretta ad
accertare  la  preparazione culturale e professionale del candidato e
l'attitudine alla corretta soluzione di questioni attinenti a materie
ed attivita' istituzionali dell'Autorita'.
    Essa  vertera'  su  una  o  piu'  delle seguenti materie: diritto
costituzionale,  diritto  comunitario,  diritto  civile e processuale
civile, diritto amministrativo, diritto penale e procedura penale.
    La  prova  orale  sara'  finalizzata  ad una adeguata valutazione
della    personalita',   della   preparazione   e   delle   capacita'
professionali  del candidato e vertera' sulla discussione della prova
scritta,  delle  esperienze  di studio, delle eventuali pubblicazioni
prodotte  dal  candidato, nonche' sull'analisi di questioni e temi di
diritto  costituzionale, civile e processuale civile, amministrativo,
comunitario,  penale e procedura penale di interesse per le attivita'
istituzionali  dell'Autorita'; sara' finalizzata inoltre ad accertare
la  conoscenza  della  lingua  o  delle lingue straniere indicate dal
candidato  nella domanda di partecipazione al concorso e tra i titoli
valutabili.
    La  commissione  esaminatrice proporra' per la prova scritta, nel
giorno stabilito, tre temi, tra i quali uno dei candidati sorteggera'
la  prova  di esame. I temi prescelti per il sorteggio saranno chiusi
in  pieghi  suggellati  e firmati anteriormente sui lembi di chiusura
dai  componenti  della  commissione  e  dal  segretario.  I candidati
dovranno  trattare  il  tema assegnato nel termine massimo di sei ore
dalla dettatura dello stesso.
    L'Autorita'  si  riserva  di  sottoporre i candidati ad una prova
preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di
quiz  a  risposta multipla sulle materie di esame, qualora le domande
di   partecipazione  pervenute  siano  in  numero  ingente.  In  tale
eventualita',  saranno  ammessi  a  partecipare alle prove di esame i
primi  ottanta classificati nella predetta prova, nonche' i candidati
eventualmente classificatisi ex aequo all'ottantesimo posto.