Art. 8. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre 1997, art. 51, comma 6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al concorso di ammissione.