Art. 8.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  dei  corsi,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
    I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997,  art. 51,  comma  6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al
concorso di ammissione.