Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori e' approvata con decreto rettorale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sara' pubblicata mediante affissione all'albo dell'Universita' degli studi di Brescia, presso ufficio concorsi, piazza Mercato n. 15 - Brescia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione. L'Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria oltre che per l'assunzione del vincitore, anche al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato a tempo pieno o parziale. L'accettazione o la non accettazione del rapporto di lavoro a tempo determinato pieno o parziale non pregiudica eventuale chiamata a tempo indeterminato. La rinuncia all'accettazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti. La graduatoria rimane valida per ventiquattro mesi dalla data di emissione.