Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dall'art. 6  del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei  limiti  dei  posti  messi  a  selezione,  i  candidati utilmente
collocati   nella   graduatoria   di   merito,   tenuto  conto  dalle
disposizioni  di  legge  in  vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
    La  graduatoria  di  merito  unitamente a quella dei vincitori e'
approvata  con  decreto  rettorale sotto condizione dell'accertamento
dei   requisiti  per  l'ammissione  all'impiego  e  sara'  pubblicata
mediante affissione all'albo dell'Universita' degli studi di Brescia,
presso  ufficio  concorsi,  piazza  Mercato  n. 15 - Brescia. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.
    L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  oltre  che per l'assunzione del vincitore, anche al fine
di  costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo  determinato  a tempo pieno o parziale. L'accettazione o la non
accettazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato pieno o
parziale  non pregiudica eventuale chiamata a tempo indeterminato. La
rinuncia   all'accettazione   del   rapporto   di   lavoro   a  tempo
indeterminato  comporta  la  decadenza  dalla graduatoria a tutti gli
effetti.
    La  graduatoria rimane valida per ventiquattro mesi dalla data di
emissione.