Art. 2. Requisiti generali di ammissione Gli aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri della Comunita' europea; 2. eta' non inferiore agli anni diciotto; 3. titolo di studio: Uno dei diplomi di laurea specialistica o del vecchio ordinamento in scienze naturali; scienze biologiche; scienze ambientali. Per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'; 4. idoneita' fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 5. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 6. godimento dei diritti politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza; 2. possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3. adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato del direttore amministrativo, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso.