Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  redige  la
graduatoria  di  merito  secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva  riportata.  Con  dispositivo  direttoriale, tenuto conto
della  norma che concerne il titolo di preferenza, sara' approvata la
graduatoria generale e dichiarati il/i vincitore/i.
    Detta   graduatoria   verra'   affissa   all'albo  del  rettorato
dell'Ateneo.
    Dalla   data   di   detta   affissione   all'albo  del  rettorato
decorreranno i termini per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  generale  rimane  efficace per ventiquattro mesi
dalla  data di emissione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso e' stato bandito.