Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Gli  aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri della Comunita' europea;
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      3) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado, ivi
compresi  i  licei  artistici  e  gli  istituti  magistrali  i  licei
linguistici  riconosciuti  per  legge  integrati  dai  corsi  annuali
previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    Per  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e'
richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di studio equipollente; tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita'.
      4) idoneita'   fisica  all'impiego  al  quale  il  concorso  si
riferisce.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita
medica  di  controllo  i vincitori di concorso in base alla normativa
vigente;
      5) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      6) godimento dei diritti politici.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      1) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
provenienza;
      2) possesso,   fatta   eccezione   per   la  titolarita'  della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  accedere  al  concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o    dispensati   dall'impiego   presso   un   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
    I   candidati   sono   ammessi   con   riserva   alla  selezione.
L'Amministrazione  puo'  disporre,  con  provvedimento  motivato  del
direttore   amministrativo,   in   qualunque   fase  della  procedura
concorsuale,  l'esclusione  del  candidato  per difetto dei requisiti
prescritti dal bando di concorso.