Art. 10.

                  Criteri di valutazione dei titoli

    La  determinazione  dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli si effettua prima dell'espletamento della prova orale.
    Al   fine  di  pervenire  alla  verifica  della  professionalita'
richiesta dal profilo professionale a selezione le commissioni devono
effettuare   una   valutazione  comparata  dei  curricula  e  devono,
comunque, prendere in considerazione:
      a) i titoli di carriera;
      b) il curriculum formativo professionale.
    Titoli di carriera (max punti 10):
      nell'ambito  dei  titoli  di carriera sono valutabili i servizi
resi  con  contratti  a  tempo  indeterminato  o  determinato  presso
pubbliche  amministrazioni  in  qualifiche  e/o mansioni attinenti al
profilo a selezione;
      i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
      le   frazioni   d'anno   sono   valutate   in  ragione  mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
      i  periodi  di servizio prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente   all'orario   di  lavoro  previsto  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro;
      in  caso  di  servizi  contemporanei  e'  valutato  quello piu'
favorevole al candidato.
    Curriculum formativo e professionale (max punti 20):
      nel  curriculum  formativo  e  professionale  sono  valutate le
attivita'  professionali e di studio, formalmente documentate, idonee
ad  evidenziare  il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco  della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale   da   conferire.  Sono  valutabili  i  servizi  resi  con
collaborazioni  presso  pubbliche  amministrazioni  e  presso aziende
private  in  qualifiche  e/o  mansioni  specificamente attinenti alle
mansioni ed al profilo a selezione;
      rientrano  nella  valutazione  del curriculum sia gli eventuali
dottorati di ricerca che i master di durata almeno annuale purche' in
materie    attinenti   al   profilo   a   selezione;   l'abilitazione
professionale;  i  corsi  di formazione e aggiornamento professionale
con riferimento alla durata e al superamento d'esame finale;
      non  verra'  valutata la partecipazione a convegni, congressi e
seminari,  anche  come  docente  o relatore; non saranno valutati gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
      non  sono  valutati  i  titoli  richiesti  per  l'accesso  alla
selezione;
      non  sono  valutabili  le  idoneita'  in concorsi relativi alla
categoria o profilo oggetto della selezione o in posizioni funzionali
o categorie inferiori;
      il  punteggio  relativo al curriculum formativo e professionale
attribuito  dalla  commissione deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione  deve  essere  riportata  nei  verbali  dei  lavori delle
commissioni.