Art. 12. Valutazione dei servizi e titoli equiparabili I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti e le aziende sanitarie del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nella categoria D (ex VII livello o 7ª qualifica funzionale) o nella categoria D, livello Ds (ex livello 8°-bis od ottava qualifica funzionale), nonche' i servizi e i titoli acquisiti presso le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le societa' che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, e della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, ed i servizi e i titoli acquisiti presso enti, consorzi o aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso aziende costituite da enti pubblici o amministrazioni pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma precedente, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a quelli indicati al comma precedente, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27 gennaio 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000 ovvero ad altre tabelle pubblicamente valide.