Art. 12.

            Valutazione dei servizi e titoli equiparabili

    I  servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti e
le  aziende  sanitarie  del  S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli
articoli 25   e  26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 dicembre  1979,  n. 761  nella  categoria  D  (ex VII livello o 7ª
qualifica  funzionale)  o  nella  categoria D, livello Ds (ex livello
8°-bis  od ottava qualifica funzionale), nonche' i servizi e i titoli
acquisiti  presso  le societa' a prevalente partecipazione pubblica e
le  societa' che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui
all'art. 19  della  legge  regionale  13  aprile 1995, n. 60, e della
legge  regionale  20 novembre  2002,  n. 28,  ed i servizi e i titoli
acquisiti   presso   enti,   consorzi   o   aziende   pubbliche  o  a
partecipazione  pubblica  ovvero  presso  aziende  costituite da enti
pubblici    o   amministrazioni   pubbliche,   sono   equiparati   ai
corrispondenti  titoli  e  servizi  acquisiti  presso l'ARPA Piemonte
nella  categoria  corrispondente  e  sono  valutati  con  i  punteggi
previsti dal presente avviso. Parimenti i servizi prestati e i titoli
acquisiti   presso  gli  enti  e  amministrazioni  di  cui  al  comma
precedente,  nel  profilo  professionale e/o posizione funzionale e/o
qualifica   e/o  categoria  superiore  a  quelli  indicati  al  comma
precedente,  sono  equiparati  ai  corrispondenti  titoli  e  servizi
acquisiti  presso  l'ARPA  Piemonte  nella categoria corrispondente e
sono  valutati  con  i  punteggi previsti dal presente avviso. Per le
equiparazioni  si  fa  riferimento,  ove  necessario,  al C.C.N.L. 27
gennaio  2000  in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000 ovvero
ad altre tabelle pubblicamente valide.