Art. 13. Servizio prestato all'estero Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea se riconosciuto, secondo la normativa vigente in materia, in seguito a domanda presentata dall'interessato ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all'estero, debitamente certificato, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.