Art. 19.

Disciplina   del  rapporto  di  lavoro,  stato  giuridico  economico,
                    previdenziale e assistenziale

    I  rapporti  di lavoro dei dipendenti dell'ARPA sono disciplinati
dalle  disposizioni  del  capo  I,  titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa,
salvi  i  limiti  stabiliti  dal  decreto  legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni e integrazioni per il perseguimento
degli    interessi   generali   cui   l'organizzazione   e   l'azione
amministrativa  sono indirizzate. Ai dipendenti assunti a seguito dei
concorsi  previsti dal presente bando si applica il vigente contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale non dirigente della
sanita'.
    Il  rapporto di lavoro e' a tempo determinato e a tempo pieno per
la  durata  di  mesi  sei, rinnovabile come per legge. Il trattamento
economico spettante e' quello iniziale per il personale ascritto alla
categoria  D  per  i  profili professionali del collaboratore tecnico
professionale  e  alla  categoria  C  per  il  profilo  professionale
dell'assistente  tecnico  -  perito  chimico del vigente C.C.N.L. del
comparto sanita'.
    I  rapporti  individuali  di  lavoro  e  di impiego sono regolati
contrattualmente  secondo  i  principi stabiliti dall'art. 2, 2° e 3°
comma  e 45, 2° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  e garantiscono parita' di
trattamento  contrattuale  e  comunque  trattamenti  non  inferiori a
quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Il  dipendente  e'  tenuto all'osservanza del codice di comportamento
dei  dipendenti  di  cui  al  decreto  ministeriale 28 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.
    Nelle  materie  soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi  sul  lavoro  e  dei  contratti  collettivi, l'ARPA opera con i
poteri  del  privato  datore  di  lavoro,  adottando  tutte le misure
inerenti  all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
Si  applica  all'ARPA  la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito
dall'art. 51   del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165  e
successive modificazioni e integrazioni.
    Per  il  trattamento  pensionistico  il personale assunto a tempo
determinato  e'  obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P. gestione
ex  C.P.D.E.L.  Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a
tempo determinato saranno obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.D.A.P.
Per   l'assicurazione   contro   gli   infortuni   il   personale  e'
obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.
    Il  personale dell'ARPA non puo' esercitare la libera professione
al di fuori delle ipotesi consentite e non puo' assumere esternamente
all'ARPA  stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione
e direzione lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi,
purche'  previsti  dal  vigente  CCNL  e  compatibili con le esigenze
d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale.