Art. 7.

                      Commissioni esaminatrici

    Il  direttore  generale  nomina  le commissioni esaminatrici, che
saranno  costituite  secondo  quanto  disposto dall'art. 9 del citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Le  commissioni  esaminatrici  effettuano  la preselezione, fanno
luogo  alle  prove  orali  ed al giudizio sulle stesse e formulano la
graduatoria  finale,  con  l'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di precedenza e di preferenza a parita' di merito a favore di
particolari  categorie  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994.