Art. 7. Commissioni esaminatrici Il direttore generale nomina le commissioni esaminatrici, che saranno costituite secondo quanto disposto dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni esaminatrici effettuano la preselezione, fanno luogo alle prove orali ed al giudizio sulle stesse e formulano la graduatoria finale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza e di preferenza a parita' di merito a favore di particolari categorie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.