Art. 8.

                            Preselezione

    A norma dell'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487  del 1994 l'amministrazione si riserva la facolta'
di  fare  precedere  la prova d'esame da una prova preselettiva, alla
quale  sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione  debitamente  sottoscritta  entro  i  termini  di  cui
all'art. 3 del presente bando.
    La  data,  l'ora  e  la  sede dell'eventuale preselezione saranno
notificate  mediante  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale della
regione  Piemonte  del  giorno  9 marzo 2006 con un termine minimo di
preavviso  di  almeno  quindici  giorni  e  sul sito internet di ARPA
Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/ (Sezione Concorsi).
    La  prova  preselettiva  consistera' nella somministrazione di un
questionario  contenente  domande  a  risposte  multiple  prefissate,
riguardanti  argomenti pertinenti ai profili posti a selezione, cosi'
come previsti per la prova d'esame di cui al successivo art. 14.
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    Sono   ammessi  alla  prova  concorsuale  i  primi  50  candidati
utilmente  collocati in graduatoria, previa verifica del possesso dei
requisiti  richiesti per l'accesso ai posti. Qualora si verificassero
casi  di  parita' di merito sono ammessi alle prove concorsuali tutti
coloro   che   hanno  ottenuto  lo  stesso  punteggio  del  candidato
classificatosi al 50° posto.
    La   graduatoria,   approvata   dal   direttore  generale,  viene
pubblicata  nel  BURP,  negli  albi  delle  sedi  ARPA  per 15 giorni
consecutivi,   nonche'   sul   sito   internet   di   ARPA   Piemonte
http://www.arpa. piemonte.it/ (Sezione Concorsi).
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  la prova i candidati dovranno
presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
    L'assenza dalla prova preselettiva comportera' l'esclusione dalla
selezione, quale ne sia la causa.