Art. 8. Preselezione A norma dell'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 l'amministrazione si riserva la facolta' di fare precedere la prova d'esame da una prova preselettiva, alla quale sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione debitamente sottoscritta entro i termini di cui all'art. 3 del presente bando. La data, l'ora e la sede dell'eventuale preselezione saranno notificate mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte del giorno 9 marzo 2006 con un termine minimo di preavviso di almeno quindici giorni e sul sito internet di ARPA Piemonte http://www.arpa.piemonte.it/ (Sezione Concorsi). La prova preselettiva consistera' nella somministrazione di un questionario contenente domande a risposte multiple prefissate, riguardanti argomenti pertinenti ai profili posti a selezione, cosi' come previsti per la prova d'esame di cui al successivo art. 14. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sono ammessi alla prova concorsuale i primi 50 candidati utilmente collocati in graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti. Qualora si verificassero casi di parita' di merito sono ammessi alle prove concorsuali tutti coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio del candidato classificatosi al 50° posto. La graduatoria, approvata dal direttore generale, viene pubblicata nel BURP, negli albi delle sedi ARPA per 15 giorni consecutivi, nonche' sul sito internet di ARPA Piemonte http://www.arpa. piemonte.it/ (Sezione Concorsi). Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. L'assenza dalla prova preselettiva comportera' l'esclusione dalla selezione, quale ne sia la causa.