Art. 11.

                        Graduatoria di merito

    1.   Ultimate  le  prove  d'esame  e  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali, la commissione forma la graduatoria di
merito,  sulla  base  del  punteggio finale, determinato ai sensi del
precedente art. 7, comma 5, conseguito da ciascuna candidata.
    2.  A  parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.