Art. 11. Graduatoria di merito 1. Ultimate le prove d'esame e i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, la commissione forma la graduatoria di merito, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, comma 5, conseguito da ciascuna candidata. 2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.